Incarichi docenti Consigli di classe e interclasse
Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola.
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).
Assemblea dei genitori
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli.
Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
Consigli di classe
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia).
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate.
Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe – Articolo 5 D.L. 297 del 16 aprile 1994
- Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di
classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso
nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola
elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di
interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle classi interessate. (64)
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a
pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento e’ svolto in compresenza sono autonomamente formulate,
per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene
assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonche’ degli elementi di giudizio forniti dai due
docenti interessati. - Fanno parte, altresi’, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche’ due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263 COME MODIFICATO DALL’AVVISO DI
RETTIFICA IN G.U. 3/5/2013, N.102)). - Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse puo’ partecipare, qualora non faccia gia’
parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunita’ europea. - Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che
coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti
professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie
tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori. - Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro
del consiglio stesso. - Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. - Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale
degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. - I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal
preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario
delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli
articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla loro competenza. - COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
- COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
AGGIORNAMENTO (64)
Il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 ha disposto (con l’art. 11, comma 4) che “4. Sono abrogate le disposizioni
contenute all’articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”