Giunta esecutiva
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva – Articolo 8 del D. L. 297 del 16 aprile 1994
- Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e’ costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6
dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500
alunni e’ costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. - Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione
alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
rappresentanti eletti dagli studenti. - Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta’ non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo
ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10. - I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli
studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto. - Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. - Il consiglio di circolo o di istituto e’ presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione, il presidente e’ eletto a maggioranza relativa dei votanti. Puo’ essere eletto anche un vice presidente. - Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un
impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di
segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. - Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori e’ ridotta di una unita’; in tal caso e’
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. - Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
- I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso
del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive
liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. - Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del
consiglio stesso.