Ultima modifica: 5 Dicembre 2021
Istituto Comprensivo Luigi Credaro Livigno > Consiglio d’Istituto  

Consiglio d’Istituto  

Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).


Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva – Articolo 8 del  D. L. 297 del 16 aprile 1994

  1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e’ costituito da 14
    componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6
    dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500
    alunni e’ costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
    amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
  2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione
    alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
    rappresentanti eletti dagli studenti.
  3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta’ non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo
    ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10.
  4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale
    amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
    nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli
    studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
  5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli
    specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
  6. Il consiglio di circolo o di istituto e’ presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi
    componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
    votazione, il presidente e’ eletto a maggioranza relativa dei votanti. Puo’ essere eletto anche un vice presidente.
  7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un
    impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
    didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di
    segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
  8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori e’ ridotta di una unita’; in tal caso e’
    chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
  9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
  10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso
    del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive
    liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del
    consiglio stesso.



Link vai su
MENU

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi