Ultima modifica: 5 Dicembre 2021
Istituto Comprensivo Luigi Credaro Livigno > Comitato di valutazione  

Comitato di valutazione  

Art. 11. D. L. 297 del 16 aprile 1994
Comitato per la valutazione dei docenti

((1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

  1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e’ presieduto dal dirigente scolastico ed e’ costituito dai
    seguenti componenti:
    a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
    istituto;
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
    rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti
    dal consiglio di istituto;
    c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
    dirigenti tecnici.
  2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
    a) della qualita’ dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonche’
    del successo formativo e scolastico degli studenti;
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
    competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonche’ della collaborazione alla
    ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
    c) delle responsabilita’ assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
    personale.
  3. Il comitato esprime altresi’ il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per
    il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente scolastico, che lo
    presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e’ integrato dal docente a cui sono affidate le
    funzioni di tutor.
  4. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del
    dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori
    non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato
    esercita altresi’ le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501))



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