Comitato di valutazione
Art. 11. D. L. 297 del 16 aprile 1994
Comitato per la valutazione dei docenti
((1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
- Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e’ presieduto dal dirigente scolastico ed e’ costituito dai
seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti
dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici. - Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualita’ dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonche’
del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonche’ della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilita’ assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale. - Il comitato esprime altresi’ il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per
il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente scolastico, che lo
presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e’ integrato dal docente a cui sono affidate le
funzioni di tutor. - Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori
non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato
esercita altresi’ le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501))